Art. 9.

      1. L'articolo 18 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Assenze retribuite). - 1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni lavorativi, anche non continuativi, all'anno, ai quali si aggiunge la festività del Santo patrono della città in cui ha sede l'istituto penitenziario.
      2. In caso di infermità il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di sei mesi. In caso di matrimonio egli può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata di quindici giorni.
      3. Tra le assenze retribuite ai sensi del presente articolo rientrano anche quelle dovute a partecipazione a congressi attinenti alle problematiche della sanità penitenziaria e la partecipazione a corsi di educazione continua permanente, obbligatori per il personale sanitario».